La legge 17 dicembre 2012, n. 221, in sede di conversione del D.L. 18/10/2012, n. 179, ha modificato l’art. 5 – rubricato “Posta elettronica certificate – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti” – disponendo l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) anche per le imprese individuali, mediante indicazione nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e all’albo delle imprese artigiane da parte rispettivamente delle imprese individuali e delle imprese artigiane.
La predetta norma (art. 5, comma 2), peraltro, dispone l’obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di depositare presso il registro delle imprese l’indirizzo di PEC entro il 30.6.2013 (termine ridotto dalla legge di conversione che originariamente era fissato al 31.12.2013).
La circolare n. 53687 del 2/4/2013 del Ministero dello sviluppo economico fornisce alcune indicazioni sulle modalità di comunicazione.
Le recenti vigenti disposizioni prevedono, fra l’altro, che gli Ordini professionali siano tenuti a far confluire i dati relativi agli indirizzi di PEC nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) che è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Dal 19/6/2013 è online il portale dell’INI-PEC www.inipec.gov.it
A tutto questo si aggiunga anche l’obbligo da parte di PA ed Enti di registrare i propri dati sul portale http://www.indicepa.gov.it/