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Telemarketing: pronto il registro delle opposizioni e il Garante pubblica le prescrizioni
Com’è noto il 17 novembre 2010 è entrato in vigore il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178 che istituisce il registro pubblico degli abbonati che si oppongono alle attività di telemarketing.
Il registro, invece, sarà gestito dalla “Fondazione Ugo Bordoni” sotto la supervisione del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni. Per il citato registro è stato attivato il nome a dominio registrodelleopposizioni.it ed è stato, appunto, realizzato il sito www.registrodelleopposizioni.it Attualmente (nel momento in cui scrivo) è presente un contatore sulla parte superiore della pagina che indica come l’attivazione delle funzionalità è rinviata a dopo la mezzanotte del 31 gennaio e, quindi al giorno 1.2.011.
Inoltre, in queste calde ore che precedono la concreta operatività del registro, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul sito istituzionale un provvedimento dal titolo “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni – 19 gennaio 2011 - (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)“. Il provvedimento reca la data del 19.1.2011 ma è stato pubblicato sul sito istituzionale del Garante soltanto il 29.1.2011.
Con tale provvedimento il Garante
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti gli “operatori”, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,
1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:
- in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
- successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
- in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
- successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l’acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice).
Da domani 1.2.2011, quindi, chi non vorrà essere contattato per attività di telemarketing potrà procedere alla iscrizione nel registro delle opposizioni seguendo le istruzioni presenti sia sul citato portale www.registrodelleopposizioni.it sia su quelli degli operatori di telecomunicazione
Approvato il regolamento che istituisce il registro pubblico degli abbonati per il telemarketing
Il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, recante “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 Novembre 2010, ha istituito il registro pubblico degli abbonati che non intendono essere contattati per operazioni di telemarketing.
Il citato decreto entrerà in vigore il 17 novembre 2010.
E’ stata adottata la soluzione del c.d. “opt-out” piuttosto che quella dell’opt-in. Che cosa vuol dire ?
In sostanza chi è stanco di ricevere telefonate promozionali di telemarketing potrà porre fine chiedendo la registrazione del proprio numero telefonico nel citato registro pubblico degli abbonati ed in questo modo non verrà più contattato. La differenza rispetto all’opt-in consiste nel fatto che spetta al soggetto interessato avanzare la richiesta, piuttosto che al contrario; con il sistema dell’opt-in, infatti, le attività di telemarketing erano inibite di default e chi voleva essere contattato avrebbe dovuto chiederlo.
In ogni caso, è necessario attendere i tempi tecnici affinché il Ministero dello Sviluppo adotti le opportune procedure per la concreta funzionalità del sistema. In particolare, l’art. 4, comma 1, dispone: “1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio…“; pertanto, dovrà essere stabilito preventivamente quale sarà il o i soggetto/i terzo/i che provvederà alla realizzazione e alla gestione del registro.
Sono interessanti i commi 2 e 3 del citato art. 4 perché dispongono:
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio: a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori; b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori; c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalita’ tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. 3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro e’ istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.
In buona sostanza, la realizzazione ed il funzionamento devono essere garantiti nel termine di 90 giorni dal 2.11.2010 e cioè entro il 31.01.2011. Il registro dovrà risultare istituito entro il 31.1.2011 a conclusione delle fasi indicate alle lettere a), b) e c) del comma 2.
Il sistema per l’iscrizione è molto semplice: l’utente, ai sensi dell’art. 7, dovrà effettuare questa operazione mediante il proprio gestore che si farà carico di predisporre gli opportuni sistemi (mediante modulo elettronico, chiamata, lettera raccomandata o fax) per eseguire la richiesta.
Per coloro che, invece, non richiederanno l’iscrizione nel registro in questione, il gestore sarà obbligato a far identificare il numero dal quale chiama (art. 9), dovrà rendere l’informativa per la privacy (art. 10), avrà l’obbligo nei riguardi degli abbonati di “…favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita’ di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono …“.
Il regolamento in questione prevede il controllo da parte del Garante privacy (art. 12) e la tutela dell’abbonato (art. 13) secondo le norme del codice privacy (artt. 141 e seguenti).

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