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Il Garante privacy ritorna sui dati nei social network

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 326 del 27 luglio 2009, ha richiamato l’attenzione dei giornalisti sulle informazioni e sulle foto presenti sui social network. Ritengo opportuno, per dovere di chiarezza, riportare il testo ufficiale del Garante:

Giornalisti: attenzione a foto e informazioni prese dai social network

Il Garante scrive a Ordine nazionale dei giornalisti e Federazione degli editori

É necessario che i giornalisti verifichino sempre con attenzione le informazioni personali e le immagini che si possono trovare su Facebook e gli altri social network.

Con una lettera al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la privacy ha avviato un’opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla rete. Internet costituisce oggi, infatti, per i giornalisti una ricca fonte di dati.

Tuttavia la facile accessibilità agli stessi non può consentire un uso indiscriminato, senza adeguate verifiche sulla loro esattezza e completezza, oltre che sulla loro pertinenza sui fatti narrati. La scrupolosa verifica delle informazioni è tanto più necessaria se si considera il fatto che gli utenti dei social network non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che i dati personali da loro inseriti su Facebook e su altri siti sono facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca.

Nei mesi scorsi la stessa Autorità è dovuta intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la diffusione, su quotidiani e testate televisive, di informazioni e fotografie da loro inserite su Facebook, associate però a persone omonime.

Il Garante, in linea con altre Autorità europee, ha dunque invitato sia l’Ordine nazionale dei giornalisti, sia la Federazione italiana degli editori giornali, a condividere l’opera di sensibilizzazione richiamando i direttori e i giornalisti al più scrupoloso rispetto dei principi “che costituiscono l’essenza di una corretta e professionale attività giornalistica”.

In realtà, come si evince dal contenuto dello stesso testo non si tratta di una vera novità, poiché il Garante si era già pronunciato a riguardo in una precedente newsletter (la n. 323 del 19 maggio 2009). In realtà, a parere di chi scrive, non vanno condannati i social network; si tratta di risorse della rete che – come tutte – vanno utilizzate con prudenza ed equilibrio. Tuttavia, è indubbio che stiamo vivendo un momento di evoluzione profonda delle modalità di comunicazione e delle risorse presenti sulla rete. Sino a qualche anno fa per ottenere alcune informazioni in modo lecito era necessario fare ricorso alle risorse istituzionali. Oggi, invece, è molto più semplice ottenere alcune informazioni che – a volte banalmente – gli utenti rendono disponibili in Internet. Pertanto, al di là del doveroso richiamo del Garante ad un uso corretto ed appropriato delle informazioni e delle foto, sarebbe utile e forse necessaria una continua campagna di sensibilizzazione degli ecytizen in modo che si possa prendere coscienza dell’importanza dei dati personali e di quanto possa essere importante proteggerli nell’era digitale di un mondo globalizzato.

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Documento del Gruppo art. 29 su online social networking (parte 1)

Il 12 giugno il c.d. Gruppo Articolo 29 (Article 29 Data Protection Working Party) ha adottato il documento dal titolo “Opinion 5/2009 on online social networking” sul social netorking online.

Detto documento costituisce un validissimo contributo all’analisi della connessione tra privacy, dati personali e social network.

Probabilmente per la prima volta viene fornita la definizione di “Social Network service” nei termini seguenti (punto 2):

Il SNS può sostanzialmente essere definito come una piattaforma di comunicazione on-line che consente alle persone di entrare o creare reti di utenti simili. In senso giuridico, le reti sociali sono servizi della società dell’informazione, come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE.

I SNS condivide determinate caratteristiche:

- gli utenti sono invitati a fornire i dati personali al fine di generare una descrizione di se stessi o ‘profilo’.

- I SNS forniscono anche strumenti che consentono agli utenti di pubblicare i propri materiali (contenuti generati dagli utenti, come una fotografia o un appunto, musica o video-clip o link ad altri siti);

- il “social networking” è attivato utilizzando strumenti che forniscono un elenco dei contatti per ogni utente, e con il quale gli utenti possono interagire. I SNS generano gran parte del loro reddito attraverso la pubblicità che viene proposta insieme alle pagine web impostate e raggiunte dagli utenti. Gli utenti che hanno posto una grande quantità di informazioni sui loro interessi sui loro profili offrono un raffinato mercato per gli inserzionisti che desiderano proporre la pubblicità mirata sulla base di tali informazioni.

È quindi importante che i SNS operino in un modo da rispettare i diritti e le libertà degli utenti che hanno un legittimo affidamento nel corretto trattamento dei dati personali secondo la legislazione sulla privacy nazionale ed europea.

È molto importante quanto affermato al successivo punto 3.1 sul responsabile dei dati personali. Difatti, il documento in commento dispone che i Social Network Service provider sono responsbili dei dati personali secondo la Direttiva sui dati personali. Si dispone, inoltre, che anche i produttori di software (applicazioni) potrebbero essere anche responsabili del trattamento dei dati se sviluppano applicazioni che funzionano unitamente alla piattaforma software del social network e l’utente decide di utilizzare quella determinata applicazione.

Ulteriore precisazione riguarda il ruolo dell’utente che se utilizza le informazioni per attività puramente personali o familiari gode di una sorta di esenzione (definita “household exemption”). Tuttavia, in alcuni casi l’utente non può godere della citata esenzione come ad esempio quando il social network viene utilizzato come piattaforma condivisa da associazioni o società, oppure quando le informazioni del profilo personale vengono estese a tutti i membri del social network tanto da essere indicizzate nei motori di ricerca, ed infine quando devono essere garantiti i diritti dei terzi nel caso in cui l’utente si rendesse responsabile in base alle norme nazionali (es. diffamazione, ecc.).

Deve essere ovviamente garantito un livello di sicurezza e di privacy nelle impostazioni di default. I dati sensibili possono essere resi pubblici soltanto con il consenso esplicito dell’interessato.

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