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PEC: il legislatore ripensa all’”analogo indirizzo” che è, tuttavia, privo d’identità (brevi note di commento a margine della legge n. 69 del 18/6/2009)
Il presente articolo è stato pubblicato su Altalex
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 n. 140, supplemento ordinario n. 95, la Legge 18/6/2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
Si tratta di un provvedimento corposo che assume particolare rilevanza non solo per le nuove norme del processo civile, ma anche per le novità che riguardano l’innovazione e le nuove tecnologie. Con questo contributo prospetto alcuni commenti alle questioni che riguardano la PEC, con l’intento di ritornare su altri argomenti in seguito.
L’art. 34 L. 69/09 introduce alcune modifiche al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) il cui art. 6, nel nuovo testo, sarà come segue (la parte in grassetto è quella aggiunta dal provvedimento in esame):
6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.
L’ultimo comma introduce il principio secondo cui la PA potrà inviare mediante PEC “documentazione ufficiale” ai cittadini. A tal proposito un aspetto che riguarda la PEC, e sulla cui cosa vale la pena di riflettere, è costituito dagli effetti riconosciuti dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. 68/2005 che recita:
“La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge”.
Pertanto, nel nostro ordinamento giuridico la sola trasmissione è “valida agli effetti di legge”. Questo assioma in sostanza inverte completamente il concetto generale della comunicazione quando si utilizzano strumenti tradizionali quali la raccomandata a.r., poiché mentre con il sistema postale la raccomandata a.r. non produce effetti sino a quando il destinatario non la riceve, con la PEC il principio è invertito con rilievo della sola trasmissione. In buona sostanza, è sufficiente che il mittente invii una mail di PEC per beneficiare degli effetti della comunicazione anche se il destinatario non la legga o non consulti assolutamente la propria casella di posta. A mio avviso questo è abbastanza aberrante anche se si pensa all’utilizzo della PEC da parte dei cittadini che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie. Orbene, tornando all’ultimo comma dell’art. 6, così come introdotto dalla L. 69/09, se vige il principio della efficacia legale della sola trasmissione, com’è possibile onerare i cittadini – categoria eterogenea per cultura ed età – a consultare sistematicamente la propria casella di PEC per avere conoscenza dell’invio di documenti da parte della PA ? In sostanza, in questo modo, la PA che ha trasmesso un documento ad un cittadino mediante PEC non ha ulteriori oneri, mentre la conoscibilità di tale attività e della documentazione inviata è completamente a carico della diligenza (non media) del cittadino che sarà obbligato, quindi, a consultare assai spesso e sistematicamente la propria casella PEC. Posta la questione in questi termini, si dovrà verificare quanti cittadini si entusiasmeranno alle nuove tecnologie decidendo di utilizzare una casella di PEC ed esponendosi al rischio di ricevere qualsiasi tipo di comunicazione e/o documenti dalla PA. Se poi si estende questo concetto alle comunicazioni tra professionisti e/o tra professionisti, imprese e PA, lascio immaginare quali potranno essere le conseguenze. A questo proposito non resta che auspicare che la modifica del regolamento PEC che dovrebbe essere introdotta entro il 4/1/2010 (sei mesi dall’entrata in vigore), ai sensi dell’art. 35 di questa legge, consideri anche questo aspetto. la Del resto, è appena il caso di rilevare quanto sia complesso nella pratica il procedimento per il rilascio della PEC ai cittadini. S’immagini che un cittadino deve effettuare prima una registrazione online, poi recarsi presso un ufficio pubblico dal quale farsi identificare e ricevere le credenziali di accesso e soltanto successivamente potrà utilizzare la PEC. Chi avrà voglia di sottoporsi a questi passaggi caratterizzati da una scarsa semplificazione ?
Il citato art. 34 aggiunge all’art. 54 CAD due commi che si riportano di seguito:
2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche.
Tale ultima disposizione sembra in contrasto con l’intento manifestato dallo stesso legislatore nell’art. 35, posto che viene disposto l’obbligo di indicare nei siti web della PA solo l’indirizzo di PEC. Il contrasto è determinato dal fatto che sembrava – anche con questa stessa legge – che il legislatore avesse maturato piena coscienza di utilizzare in alternativa alla PEC l’analogo indirizzo. Tuttavia, nonostante questa “apertura” – come si vedrà con la norma successiva – i siti web della PA dovranno indicare soltanto l’indirizzo di PEC. Non ritorno sulla questione connessa con la assimilazione (anche tecnica) tra la PEC e l’analogo indirizzo sulla cui cosa ho già scritto, tuttavia non si comprende questo particolare favor per la PEC quando, invece, entrambi gli strumenti dovrebbero essere considerati alla stessa stregua. A mio modesto parere la questione può avere una risposta ne fatto che non è ancora chiaro in che cosa consista l’analogo indirizzo. Il legislatore si sta affannando con questo ed altri provvedimenti ma non chiarisce cosa sia questo analogo indirizzo e quali tecnologie utilizzi, tenuto conto che dovranno essere spiegate anche le modalità di interazione con la PEC (ove sussistenti, e qui sono pessimista). Del resto, sul piano della fornitura del servizio, sarà necessario chiarire preventivamente in cosa consista questo analogo indirizzo, posto che la gara pubblica che dovrà essere indetta non potrà considerare la PEC e trascurare l’analogo indirizzo anche in un’ottica di trasparenza e libertà di scelta per l’utente tra l’uno e l’altro sistema.
Difatti, l’art. 35 della legge de qua al primo comma dispone:
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali”.
Il legislatore con questa norma riconosce expressis verbis, ma era già un dato assolutamente certo, che la PEC non è interoperabile con analoghi sistemi internazionali. In sostanza, viene confermato quanto da me sostenuto da tempo. La PEC è un sistema chiuso e destinato soltanto al nostro Paese. Adesso il legislatore assume consapevolezza (ma meglio tardi che mai !) di due aspetti: a) il regolamento istitutivo della PEC va modificato; b) è necessario garantire alla PEC l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Come ho già detto in altri contributi, non risultano sistemi internazionali analoghi alla PEC, ma unicamente un progetto allo studio dell’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) denominato REM (Registered Electronic Mail).
Altra notazione: il predetto articolo 35 modifica il comma 6 della legge n. 2/2009, come segue (le modifiche sono riportate in grassetto e le cancellature in barrato):
“Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica”.
Ne consegue, pertanto, che i dubbi prospettati in occasione dei primi commenti alla legge n. 2/2009 erano fondati, posto che senza questa modifica si avrebbe avuto un sistema differenziato per la PEC dei cittadini e quella di professionisti ed imprese. Attualmente, quindi, è auspicabile che si chiarisca cosa voglia significare l’espressione “analogo indirizzo …” e se (ma tempo che non sarà così) il riferimento è all’utilizzo del protocollo S/MIME.
Ulteriore notazione riguarda l’art. 45 che introduce delle modifiche al codice di procedura civile e, con riguardo alla PEC, il comma 18 aggiunge al comma 2 dell’art. 137 (Notificazioni) il seguente:
“Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”
Il legislatore stabilisce l’utilizzo della PEC anche per il processo civile e, nel caso di specie, per le notifiche. Il dato rilevante è di considerare la convivenza degli indirizzi di PEC ai sensi della L. n. 2/09 e di quelli richiesti dalle norme sul PCT (processo civile telematico) per la PECPCT. Sino a quando non entrerà in vigore il PCT, varranno gli indirizzi di PEC obbligatori per i professionisti ed imprese ai sensi della L. 2/09. Si consideri che le norme in commento entreranno in vigore il 4 luglio prossimo, cioè in epoca in cui non sarà ancora scaduto l’obbligo di dotarsi di PEC per professionisti ed imprese. Pertanto, a far tempo dal 28/11/09, la norma in commento consentirà la notifica (ovviamente di documenti informatici su cui non mi soffermo in questa sede) quanto meno agli avvocati o, più in generale, ai professionisti che sono obbligati ex lege a dotarsi di PEC.
Si dovrà attendere l’effettiva operatività del PCT affinché le notifiche possano essere eseguite all’indirizzo di PEC ex lege n. 2/09 oppure a quello del PCT (la casella di PECPCT), poiché – ahimè – gli avvocati ne avranno almeno due di indirizzi di PEC.

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