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Posta elettronica certificata: singolare la posizione dell’Italia rispetto al resto del mondo

L’Italia vanta, fra l’altro, il primato tecnologico in materia di posta elettronica, attraverso l’introduzione del singolare sistema della posta elettronica certificata. Beh, singolare in quanto il primato è tutto italiano, posto che nessun altro Paese al mondo ce l’ha. Al di la di questa breve osservazione, tra gli aspetti più rilevanti c’è quello delle firme. 

La posta elettronica certificata richiede la firma elettronica avanzata. Il nostro ordinamento giuridico ignora la firma elettronica avanzata, poiché essa è stata espressamente abrogata. Difatti, la direttiva comunitaria n. 93/99, che disciplina le firme elettroniche in ambito europeo, individua soltanto due tipi di firma elettronica: a) la firma elettronica (art. 2, n. 1) e b) la firma elettronica avanzata (art. 2, n. 2). Detta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 10/2002 ma quest’ultimo provvedimento è stato abrogato con l’avvento del codice dell’amministrazione digitale. Tuttavia, lo stesso CAD menziona agli art. 6 e 47 la posta elettronica certificata creando così una grossa contraddizione. In questo processo di evoluzione normativa sono cambiate le firme elettroniche: il CAD (D.Lgs. n. 82/2005) ha aggiunto alla sola firma elettronica la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Attualmente, quindi, secondo le disposizioni vigenti (solo il CAD) esistono tre firme tra cui non è contemplata quella elettronica avanzata. Tuttavia, il DPR che disciplina la posta elettronica certificata (rectius l’utilizzo) all’art. 9, comma 1, dispone che “le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata” ed al comma 2 che “la busta di trasporto e’ sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1”. In sostanza, per la validità della posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, – è necessario che i gestori firmino le ricevute (di invio e di consegna) con la firma elettronica avanzata.

Da ciò sembra che, secondo l’attuale assetto normativo, la validità “agli effetti di legge” della posta elettronica certificata non possa essere riconosciuta in quanto manca nel nostro ordinamento giuridico l’elemento della firma elettronica avanzata (sic !). Tuttavia, se si applicano i principi giuridici in materia di gerarchia delle fonti si dovrebbe fare riferimento alla Direttiva comunitaria n. 93/99 che contempla proprio la firma elettronica avanzata. Ciò, però, vale ad introdurre nel nostro ordinamento la figura della firma elettronica avanzata, facendo così entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Da ciò ne consegue che il novero delle firme passa da tre a quattro con ogni immaginabile conseguenza.

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