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eBay non è responsabile della violazione di marchio
Con un comunicato stampa della Corte di Giustizia è stato reso noto che, nella controversia C-324/09 tra L’Oreal e eBay, l‘avvocato generale Jääskinen ritiene che la eBay non sia in generale responsabile per violazioni di marchio commesse dai suoi utenti nel suo mercato elettronico. Read the rest of this entry »
e-commerce e tutela del consumatore: la giurisdizione nei rapporti transfrontalieri
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7.12.2010, resa nei procedimenti riuniti C‑585/08 e C‑144/09, riguarda la definizione di due controversie (appunto riunite) sorte tra due consumatori e due aziende di e-commerce; la questione riguarda la giurisdizione nei rapporti transfrontalieri ed è interessante relativamente ai due profili giuridici che con essa vengono affrontati:
1. Il primo profilo si riferisce alla qualificazione di un viaggio come “tutto compreso”.
2. Il secondo profilo si riferisce alla qualificazione dell’attività commerciale svolta attraverso un sito Internet come “diretta” verso lo Stato membro del consumatore.
Le due fattispecie si possono sintetizzare così:
a) nella prima controversia un consumatore acquista via Internet un viaggio in nave mercantile; il consumatore non partecipa al viaggio e la società che – attraverso Internet – ha venduto il viaggio rimborsa una parte del costo del viaggio stesso (nel caso di specie € 3.500,00 rispetto ad € 5.000,000);
b) nella seconda controversia, un consumatore si è rifiutato di saldare il conto dell’albergo per un soggiorno prenotato via Internet.
Ciò che accomuna le due controversie, e che ha determinato la riunione dei relativi procedimenti, è la qualità di consumatore rivestita da entrambe le parti processuali nonché l’oggetto della controversia relativo all’acquisto di viaggi via Internet.
La Corte si sofferma dapprima sulla qualificazione del viaggio come “tutto compreso” richiama una propria precedente pronuncia affermando “la Corte ha già avuto modo di dichiarare, perché un servizio possa essere qualificato «tutto compreso», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, è sufficiente, da un lato, che la combinazione dei servizi turistici venduti ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione, vale a dire il trasporto, l’alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio stessi che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso», e, dall’altro, che tale servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento (v. sentenza 30 aprile 2002, causa C‑400/00, Club‑Tour, Racc. pag. I‑4051, punto 13)”.
Alla luce di tale interpretazione la controversia oggetto dei procedimenti in questione viene qualificata come viaggio “tutto compreso” perché “oltre al trasporto, tale viaggio in nave mercantile comportava, per un prezzo forfettario, parimenti l’alloggio e che tale viaggio era di durata superiore alle 24 ore”.
Il secondo profilo, come si è detto, è “se il commerciante abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, al fine di individuare il giudice giurisdizionalmente competente per conoscere delle cause principali”. La Corte utilizza il seguente criterio ermeneutico per qualificare l’attività del commerciante: “a tal riguardo, quest’ultimo deve esercitare la propria attività commerciale nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato ovvero deve dirigere le proprie attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati comprendenti lo Stato membro medesimo, e il contratto deve ricadere nell’ambito di tali attività”. Pertanto, l’attività commerciale deve: a) essere esercitata nello Stato membro del consumatore, oppure b) essere diretta – con qualsiasi mezzo – verso lo Stato del consumatore.
Sembrerebbe, considerato che l’attività del commerciante era esercitata mediante il sito Internet, che non possa sussistere alcun dubbio sulla possibilità di qualificare la stessa attività come “diretta” nello Stato membro del consumatore. Tuttavia, la Corte afferma: “Non ne consegue peraltro che i termini «attività diretta verso» debbano essere interpretati nel senso che implichino la semplice accessibilità di un sito Internet in Stati membri diversi da quello in cui sia stabilito il commerciante interessato”. Pertanto, la semplice esistenza di un sito Internet non è considerata una circostanza univoca per affermare la qualificazione di un’attività come “diretta verso”.
Il criterio della “attività diretta verso” richiede che “il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato”. La Corte continua, quindi, affermando che “con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori”.
Gli elementi, la cui verifica della sussistenza spetta al giudice nazionale, a giudizio della Corte (viene precisato che l’elencazione è esemplificativa e non esaustiva) possono far considerare un’attività come “diretta verso” sono:
- la natura internazionale dell’attività;
- l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito;
- l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua;
- l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale;
- il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario;
- l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e
- la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti.
Ciò che assume interesse, a parere di chi scrive, riguarda gli elementi che si riferiscono all’impiego di risorse finanziarie per il posizionamento nei motori di ricerca e l’utilizzazione di un nome a dominio di primo livello. A mio modesto parere questi due elementi non costituiscono affatto indizi per la qualificazione dell’attività come “diretta verso”. Infatti, l’impiego di risorse finanziarie per il posizionamento sui motori di ricerca dapprima richiede un’indagine finanziaria della società che esercita l’attività commerciale che va ben al di là di un semplice indizio rilevabile genericamente come circostanza esterna. In secondo luogo, nutro dubbi sulla possibilità (tecnica) di indirizzare il posizionamento in uno Stato piuttosto che in un altro. Anche la scelta di un nome a dominio di primo livello non può costituire elemento idoneo alla qualificazione dell’attività come “diretta verso”, posto che urta con il principio della libertà d’impresa. Infatti, l’imprenditore ha tutto l’interesse ad acquisire maggiore visibilità in senso assoluto qualificando la propria attività su Internet con un nome a dominio di primo livello che normalmente è identificato con .com piuttosto che con un .xx riferibile al contesto nazionale in cui ha sede. Certamente, il TLD (Top Level Domain) non attribuisce, a parere di chi scrive, alcun elemento utile per l’indagine da compiere.
Tuttavia, in un’economia globalizzata e nell’Europa sena confini, andrebbe effettivamente da chiedersi quali possano essere gli elementi discretivi, posto che pure gli ulteriori indizi quali la lingua e i recapiti telefonici sono caratteristica propria di qualsiasi attività commerciale; con riguardo ai numeri di telefono, spesso vengono utilizzati recapiti VOIP per i quali è difficile allocare territorialmente un’azienda. Allo stesso modo, la lingua utilizzata (ad esempio l’inglese) in alcuni Stati è quella che si parla comunemente al pari della lingua ufficiale. L’euro, poi ha eliminato qualsiasi dubbio in ordine alla moneta.
È evidente che la valutazione spetta al giudice nazionale e va effettuata caso per caso, ma probabilmente dovranno essere utilizzati elementi diversi da quelli indicati dalla Corte nella sentenza in questione.

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