Telecomunicazioni
Telecomunicazioni: sicurezza e integrità delle reti e dei servizi secondo gli articoli 13-bis e 13-ter della Direttiva 2009/140/CE
In materia di telecomunicazioni (TLC) il sistema normativo europeo si presenta abbastanza articolato.
La Direttiva 2002/21/CE costituisce la “direttiva quadro” (istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica) nell’ambito del noto “Pacchetto telecom” (Telecom package), introdotto per riordinare il sistema normativo delle telecomunicazioni. A questa direttiva quadro si aggiungono altre 4 direttive e precisamente:
Telemarketing: pronto il registro delle opposizioni e il Garante pubblica le prescrizioni
Com’è noto il 17 novembre 2010 è entrato in vigore il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178 che istituisce il registro pubblico degli abbonati che si oppongono alle attività di telemarketing.
Il registro, invece, sarà gestito dalla “Fondazione Ugo Bordoni” sotto la supervisione del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni. Per il citato registro è stato attivato il nome a dominio registrodelleopposizioni.it ed è stato, appunto, realizzato il sito www.registrodelleopposizioni.it Attualmente (nel momento in cui scrivo) è presente un contatore sulla parte superiore della pagina che indica come l’attivazione delle funzionalità è rinviata a dopo la mezzanotte del 31 gennaio e, quindi al giorno 1.2.011.
Inoltre, in queste calde ore che precedono la concreta operatività del registro, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul sito istituzionale un provvedimento dal titolo “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni – 19 gennaio 2011 - (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)“. Il provvedimento reca la data del 19.1.2011 ma è stato pubblicato sul sito istituzionale del Garante soltanto il 29.1.2011.
Con tale provvedimento il Garante
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a tutti gli “operatori”, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,
1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:
- in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
- successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Codice;
- in epoca precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
- successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all’art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l’acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice).
Da domani 1.2.2011, quindi, chi non vorrà essere contattato per attività di telemarketing potrà procedere alla iscrizione nel registro delle opposizioni seguendo le istruzioni presenti sia sul citato portale www.registrodelleopposizioni.it sia su quelli degli operatori di telecomunicazione
Europa: consultazione pubblica sul numero telefonico unico
La Commissione Europea ha lanciato ieri una consultazione pubblica sulla introduzione di un numero telefonico unico per tutta l’Europa. La consultazione scadrà il 28.2.2011.
Secondo la Commissione, l’introduzione di un numero unico per le imprese favorirebbe il mercato unico poiché faciliterebbe i contatti con le imprese stesse nelle transazioni transfrontaliere.
Nel comunicato si legge:
Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e commissaria responsabile per l’Agenda digitale, ha dichiarato a questo proposito: “Oggi le imprese sono costrette ad avere un numero di telefono diverso in ogni Stato membro in cui hanno clienti che potrebbero contattarle. Questo ostacola la predisposizione di servizi paneuropei per la loro clientela. Invito tutte le parti interessate ad aiutarci a definire una strategia che tenga conto delle esigenze delle imprese e faciliti l’accesso da parte dei clienti.”.
Fonte: Europa
Da oggi il BEREC in Europa
Il Telecom package approvato a dicembre in Europa ha anche istituito il BEREC che l’acronimo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. Il BEREC entra in funzione oggi anche se il telecom package sarà in vigore da giugno del 2011.
Viviane Reding, Commissaria europea per le Telecomunicazioni, ha dichiarato che “La creazione del nuovo organismo europeo rappresenta una pietra miliare per le telecomunicazioni in Europa. Tutte le istituzioni, Parlamento, Consiglio e Commissione, sono state d’accordo sulla necessità di creare questo nuovo organismo per il mercato unico europeo delle telecomunicazioni. Il BEREC aiuterà i regolatori nazionali e la Commissione europea a stabilire norme coerenti e condizioni di concorrenza uniformi in tutta l’Unione, a rafforzare i servizi europei delle telecomunicazioni, in rapida evoluzione in settori come le connessioni mobili a internet, e a dare impulso alla ripresa economica in Europa.”
Dal comunicato stampa:
Il BEREC è composto dai dirigenti dei 27 organismi nazionali delle telecomunicazioni ed è assistito da un ufficio che fornisce il necessario supporto professionale e amministrativo. La maggior parte delle decisioni saranno adottate alla maggioranza dei due terzi e a maggioranza semplice nel caso dei pareri richiesti al BEREC nell’ambito dell’analisi delle misure notificate alla Commissione dai regolatori razionali.
Il BEREC si sostituisce al “gruppo dei regolatori europei” che riuniva i regolatori nazionali e poteva funzionare solo all’unanimità, senza essere coinvolto nel processo di regolamentazione a livello UE.
Fonte: Europa

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