Europa
EU: lancio dell’anno europeo della lotta alla povertà
Il 27 ottobre prossimo presso il Berlaymont avrà inizio la prima delle conferenze che proseguiranno nei giorni 28 e 29 al fine di lanciare l’anno europeo della lotta alla povertà. Su questo argomento la Commissione ha addirittura attivato un portale ad hoc http://2010againstpoverty.eu che illustra le attività a livello europeo. L’evento del 27 ottobre vedrà la presentazione dei risultati del sondaggio dell’Eurobarometro sulla povertà.
E’ già disponibile per il download, presso il citato portale, il “documento quadro strategico” le priorità e gli orientamenti per le attività dell’Anno europeo 2010.
Nella parte introduttiva del citato documento si legge:
L’Unione europea e i suoi Stati membri sono vigorosamente impegnati ad affrontare le piaghe della povertà e dell’esclusione sociale. L’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione ha designato il 2010 quale Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale al fine di riaffermare e rafforzare l’iniziale impegno politico dell’UE formulato all’avvio della strategia di Lisbona a “imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà”. L’avallo del Parlamento europeo e del Consiglio alla tematica dell’Anno europeo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 298 del 7.11.20081.
La crisi economica e finanziaria internazionale del 2008 può avere conseguenze di lungo periodo per la crescita e l’occupazione nell’UE e saranno le persone più vulnerabili nelle nostre società a risentirne probabilmente di più. L’Anno europeo della lotta alla povertà dovrebbe quindi avere un impatto cruciale in materia di sensibilizzazione sull’esclusione sociale e di promozione dell’inclusione attiva poiché nessun paese può sottrarsi alle conseguenze di questa crisi mondiale.
Si menzionano anche gli obiettivi seguenti:
• fornire un orientamento pratico sulle attività dell’Anno europeo;
• assicurare che i programmi nazionali siano coerenti con gli obiettivi dell’Anno europeo 2010 e con la strategia europea per la protezione sociale e l’inclusione sociale3.
Si tratterà di seguire le attività per valutare ex post l’efficacia dell’iniziativa, considerato che le enunciazioni di principio sono bene lontane dalla cruda ed amara realtà che spesso necessitano di soluzioni concrete per coloro che – purtroppo – sono costretti, a volte incolpevolmente, a vivere situazioni di estremo disagio.
Fonte: Europa
Successioni ereditarie in Europa
Leggo dal Portale della Commissione Europea la proposta di “norme comuni per le successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione europea”. Difatti, non sono pochi i casi di cittadini EU che si trovano di fronte a successioni ereditarie aperte in un Paese EU diverso da quello in cui risiedono.
Certamente la principale difficoltà, al di là della documentazione da produrre, consiste nella differente normativa sul diritto successorio esistente nei singoli stati membri. Dalla nota che ho letto si dice espressamente che “cercare di uscire da questo labirinto può risultare costoso e comportare tempi molto lunghi. Alcuni eredi finiscono per gettare la spugna, rinunciando a proprietà situate all’estero“.
A questo punto interviene la Commissione che “propone ora di semplificare i diritti di successione transfrontaliera. In base alla normativa proposta, le persone che vivono all’estero potranno scegliere di far eseguire il proprio testamento secondo le leggi del paese di cui hanno la nazionalità“. La proposta è più ampia in quanto si vorrebbe “creare un certificato che consenta a eredi ed esecutori testamentari di provare il loro status in un altro paese. Attualmente, infatti, i paesi europei non sempre riconoscono i rispettivi documenti successori“.
I dati riportano che “il valore totale dei patrimoni in gioco dovrebbe raggiungere i 120 miliardi di euro all’anno“.
Jacques Barrot, commissario per la Giustizia, ha dichiarato:
È indispensabile che i cittadini e i legali siano in grado di capire e, in una certa misura, scegliere le norme applicabili ai beni che compongono una successione, indipendentemente da dove tali beni si trovino.
L’iniziativa sembra interessante, ma quale sarà il risvolto in termini di imposte di successione ?
Da quanto si legge, nessun riflesso sulle imposte di successione che resteranno disciplinate dai singoli Stati membri.
In sostanza,
La proposta prevede un criterio unico per determinare nel contempo la competenza delle autorità e la legge normalmente applicabile a una successione transfrontaliera: la residenza abituale del defunto. I cittadini residenti all’estero potranno tuttavia scegliere di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Tutti i beni della successione saranno quindi disciplinati da una sola ed unica legge, e si ridurrà così il rischio di decisioni contraddittorie degli Stati membri. Unica sarà anche l’autorità competente a risolvere le controversie legate alla successione, ossia l’autorità del luogo di residenza abituale che potrà comunque declinare la competenza a favore dell’autorità dello Stato di cittadinanza, se quest’ultima è più adatta per conoscere della causa. Il principio del reciproco riconoscimento si applicherà poi, in pieno, alle decisioni e agli atti pubblici adottati in materia successoria.
La proposta crea anche un certificato successorio europeo, affinché sia possibile dimostrare, senza ulteriori adempimenti, la qualità di erede o i poteri di amministratore o esecutore testamentario. Il certificato segnerà un progresso evidente rispetto alla situazione attuale in cui può essere molto difficile far valere i propri diritti. Ne conseguiranno un’accelerazione dei procedimenti e una riduzione dei relativi costi.
Fonte: Europa
Brussels: consultazione pubblica sul post i2010
Domani 23 settembre si terrà a Brussels presso il Centre Albert Borschette, Rue Froissart 36 (Metro Schuman) la consultazione pubblica sul post Lisbona i2010 organizzata dalla Unit “Lisbon Strategy and i2010″ della DG Information Society and Media. Il sito di riferimento è questo.
Sarà possibile seguire l’evento anche in web streaming a questo indirizzo con la facoltà di inviare eventuali contributi via mail a INFSO-Post-i2010@ec.europa.eu
L’agenda dell’evento è disponibile qui.
Fonte: Europa
Google ed “AdWords”: secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia nessuna violazione del marchio
E’ disponibile un comunicato stampa della Corte di Giustizia rilasciato oggi con il quale si precisa che nelle tre cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08 tra Google France & Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier; Google France contro Viaticum & Luteciel e Google France contro CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin & Tiger, concessionaria dell’Unicis, l’Avvocato Generale ritiene che la Google non abbia violato il diritto di marchio consentendo agli inserzionisti di acquistare parole chiave coincidenti con marchi registrati.
La normativa comunitaria applicabile alle suddette controversie riunite riguarda: a) marchi (Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa – GU 1989, L 40, pag. 1); b) commercio elettronico (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno «Direttiva sul commercio elettronico» in GU L 178, pag. 1).
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa citato:
In Francia, sono stati avviati procedimenti legali da parte di vari titolari di marchi contro la Google vertenti sulla legittimità dell’uso, nel sistema pubblicitario Adwords, di parole chiave coincidenti con marchi d’impresa. In tali procedimenti è stato constatato che l’inserimento di alcuni marchi nel motore di ricerca Google comportava la visualizzazione di annunci di siti che offrivano versioni contraffatte dei prodotti coperti dal marchio o di prodotti identici o simili di concorrenti.
La Cour de cassation, chiamata a decidere la controversia in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se la Google abbia commesso una violazione di marchio rendendo disponibili tali parole chiave agli inserzionisti e se la società debba essere ritenuta responsabile per il contenuto presentato in Adwords.
E’ evidente che si tratta soltanto delle conclusioni dell’Avvocato Generale e che è necessario attendere la pronuncia della Corte di Giustizia.
Fonte: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Privacy: preoccupazione del Gruppo europeo presieduto dal Garante italiano Pizzetti
Si riporta il comunicato stampa presente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali riguardo alla iniziativa della Commissione Europea di consentire l’accesso alla banca dati EURODAC.
Privacy: per il gruppo di esperti europei “ingiustificata” la proposta della Commissione europea di ampliare l’accesso ad Eurodac Invito a Europarlamento e Consiglio Ue a un dibattito approfondito
Il Working Party of Police and Justice (WPPJ), il Gruppo di esperti europei istituito nel 2007 dalle Autorità garanti per protezione dei dati personali con l’obiettivo di affrontare le problematiche connesse alla privacy dei cittadini europei nell’ambito dell’attività giudiziaria e di polizia, esprime le proprie preoccupazioni in relazione alla decisione della Commissione europea di adottare un emendamento che consentirebbe alle autorità di polizia di accedere ad Eurodac, la banca dati dell’UE contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo.
Il Gruppo di esperti europeo, presieduto dal Presidente dell’Autorità italiana Francesco Pizzetti, ricorda che Eurodac è stato creato per uno scopo specifico e contiene dati molto sensibili relativi a soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i richiedenti asilo.
Il WPPJ sottolinea che esistono già numerose altre banche dati e numerosi canali informativi a disposizione delle autorità di polizia per la lotta al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità. La Commissione, viceversa, non ha ancora dimostrato la necessità di un accesso al database di Eurodac per queste finalità. Tale accesso contrasta, peraltro, con altri principi fondamentali della protezione dei dati relativi alla proporzionalità dei trattamenti ed al rispetto delle loro finalità.
Il WPPJ intende analizzare con attenzione la proposta della Commissione e fornire un più motivato parere, ma invita sin d’ora Parlamento e Consiglio a un dibattito approfondito che tenga conto delle pesanti ricadute che tali iniziative possono avere sui diritti e le libertà fondamentali dei cittadini.
Roma, 17 settembre 2009
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Reti e sicurezza delle informazioni: la prima guida pan europea di ENISA

Con un comunicato di oggi, ENISA (European Network and Information Security Agency) ha lanciato la prima guida pan europea sulla sicurezza delle reti e dello scambio di informazioni (il cui acronimo è NSIE che sta per Network Security Information Exchange). Dall’ENISA dichiarano che l’obiettivo primario è quello di assistere gli Stati membri ed i privati nella creazione e nella esecuzione della NSIE.
La guida conferma come le informazioni abbiano un loro rilevante valore tale da garantirne la protezione in termini di sicurezza.
L’argomento della sicurezza delle reti e delle informazioni è strettamente connesso con CIIP (Critical Information Infrastructure Protection), ossia la protezione delle infrastrutture informatiche critiche. In effetti, è noto che servizi cruciali per la vita quotidiana sono strettamente connessi con le infrastrutture informatiche. Pertanto, l’eventuale collasso delle stesse infrastrutture (ad es. per attività di hacking) comporterebbe gravi conseguenze sul piano economico e sociale.
La sicurezza delle infrastrutture critiche è connessa con la protezione dei dati personali o di altre informazioni sensibili il cui eventuale attacco comporterebbe fenomeni già noti come furto d’identità ed altre tipologie di frodi.
Il report completo è disponibile dal sito dell’ENISA oppure da questo link.
Fonte: ENISA
La Corte di Giustizia delle CE interviene a difesa dei consumatori
Con la sentenza del 3/9/2009 che ha deciso il caso C-489/07 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha definito una controversia in materia di diritto dei consumatori ed in particolare in ordine al diritto di recesso.
Il comunicato stampa afferma l’applicazione del seguente principio:
Un consumatore che esercita il diritto di recesso da un contratto concluso a distanza non è obbligato, in generale, a indennizzare il venditore per l’uso della merce acquistata.
In determinate circostanze, un consumatore può tuttavia essere tenuto a pagare un compenso per l’utilizzo dei beni acquistati di cui ha fatto uso di tali prodotti in modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelle della buona fede o arricchimento senza causa.
La fattispecie oggetto del giudizio riguardava la vendita di un computer portatile di seconda mano acquistato in Germania su internet da un consumatore. In punto di fatto accade ciò: il consumatore si accorge, dopo otto mesi dall’acquisto, che il laptop presenta un difetto e chiede al venditore la riparazione gratuita. A seguito del rifiuto del venditore di procedere alla riparazione gratuita, il consumatore ha agito giudizialmente chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del laptop e rimborso del prezzo d’acquisto di 278 euro. Il venditore, invece, si è opposto chiedendo il pagamento di un’indennità di € 316,80 pari al costo del noleggio di un laptop per 8 mesi.
Il Giudice tedesco ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia prospsettando il seguente quesito:
Se l’articolo 6 (2), in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 6 (1), della Direttiva 97/7 EC debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che, in caso di revoca da parte del consumatore esercitata entro il termine, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore del l’uso dei beni di consumo consegna.
Ovviamente per tale controversia – si ribadisce sorta in Germania – si è invocata l’applicazione del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), in particolare dei seguenti paragrafi: 312d (diritto di recesso e restituzione nei contratti a distanza), 355 (diritto di recesso nei contratti dei consumatori), 357 (conseguenze legali del recesso e della restituzione), 346 da (1) a (3) (effetti della risoluzione del contratto).
Sul piano comunitario, invece, si invocava l’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 97/7/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
La Corte di Giustizia ha definito la questione con i seguenti principi:
Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 6 (1) e dell’articolo 6 (2), della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza devono essere interpretate nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede, in generale, che, in caso di recesso da parte del consumatore esercitato entro il periodo di recesso, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore d’uso dei beni di consumo acquistati nell’ambito di un contratto a distanza.
Tuttavia, tali disposizioni non impediscono al consumatore di essere tenuto a versare un indennizzo per l’utilizzo dei beni nel caso in cui egli ha fatto uso di tali prodotti in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelli di buona fede o arricchimento senza causa, a condizione che la finalità di tale direttiva e, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del diritto di recesso non siano pregiudicate, essendo questa una questione da verificare di competenza del giudice del rinvio.
traduzione non ufficiale
Documento del Gruppo art. 29 su online social networking (parte 1)
Il 12 giugno il c.d. Gruppo Articolo 29 (Article 29 Data Protection Working Party) ha adottato il documento dal titolo “Opinion 5/2009 on online social networking” sul social netorking online.
Detto documento costituisce un validissimo contributo all’analisi della connessione tra privacy, dati personali e social network.
Probabilmente per la prima volta viene fornita la definizione di “Social Network service” nei termini seguenti (punto 2):
Il SNS può sostanzialmente essere definito come una piattaforma di comunicazione on-line che consente alle persone di entrare o creare reti di utenti simili. In senso giuridico, le reti sociali sono servizi della società dell’informazione, come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE.
I SNS condivide determinate caratteristiche:
- gli utenti sono invitati a fornire i dati personali al fine di generare una descrizione di se stessi o ‘profilo’.
- I SNS forniscono anche strumenti che consentono agli utenti di pubblicare i propri materiali (contenuti generati dagli utenti, come una fotografia o un appunto, musica o video-clip o link ad altri siti);
- il “social networking” è attivato utilizzando strumenti che forniscono un elenco dei contatti per ogni utente, e con il quale gli utenti possono interagire. I SNS generano gran parte del loro reddito attraverso la pubblicità che viene proposta insieme alle pagine web impostate e raggiunte dagli utenti. Gli utenti che hanno posto una grande quantità di informazioni sui loro interessi sui loro profili offrono un raffinato mercato per gli inserzionisti che desiderano proporre la pubblicità mirata sulla base di tali informazioni.
È quindi importante che i SNS operino in un modo da rispettare i diritti e le libertà degli utenti che hanno un legittimo affidamento nel corretto trattamento dei dati personali secondo la legislazione sulla privacy nazionale ed europea.
È molto importante quanto affermato al successivo punto 3.1 sul responsabile dei dati personali. Difatti, il documento in commento dispone che i Social Network Service provider sono responsbili dei dati personali secondo la Direttiva sui dati personali. Si dispone, inoltre, che anche i produttori di software (applicazioni) potrebbero essere anche responsabili del trattamento dei dati se sviluppano applicazioni che funzionano unitamente alla piattaforma software del social network e l’utente decide di utilizzare quella determinata applicazione.
Ulteriore precisazione riguarda il ruolo dell’utente che se utilizza le informazioni per attività puramente personali o familiari gode di una sorta di esenzione (definita “household exemption”). Tuttavia, in alcuni casi l’utente non può godere della citata esenzione come ad esempio quando il social network viene utilizzato come piattaforma condivisa da associazioni o società, oppure quando le informazioni del profilo personale vengono estese a tutti i membri del social network tanto da essere indicizzate nei motori di ricerca, ed infine quando devono essere garantiti i diritti dei terzi nel caso in cui l’utente si rendesse responsabile in base alle norme nazionali (es. diffamazione, ecc.).
Deve essere ovviamente garantito un livello di sicurezza e di privacy nelle impostazioni di default. I dati sensibili possono essere resi pubblici soltanto con il consenso esplicito dell’interessato.

su Avvocati.it





