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Consumatori

e-commerce: indagine a tappeto della UE sul rispetto della normativa

L’Unione Europea ha avviato un’indagine a tappeto nei confronti dei siti di e-commerce al fine di verificare se i relativi siti rispettino o non la normativa a tutela dei consumatori. Nei 26 Paesi europei sono stati controllati 369 siti, di cui 17 in Italia; di questi 17, poi, 6 sono stati selezionati per indagini nazionali. Questo è quanto emerge dal rapporto pubblicato oggi dalla Commissione Europea e disponibile qui. Secondo questo documento

Nel maggio 2009 le autorità nazionali di forza pubblica (coordinate dalla Commissione europea) hanno controllato i siti web che vendono prodotti elettronici per verificarne l’ottemperanza a tre essenziali normative UE in materia di consumatori: la direttiva sulle vendite a distanza, la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

La Commissaria europea M. Kuneva ha dichiarato nel comunicato stampa:

Abbiamo preso di mira i siti web che vendono prodotti elettronici poiché, come lo so io stessa dai messaggi elettronici che ricevo e come risulta anche dal gran numero di denunce che arrivano ai centri europei di difesa dei consumatori, si tratta di un ambito problematico effettivo per i consumatori. Ci siamo resi conto che più della metà dei dettaglianti che vendono prodotti elettronici on-line deludono le aspettative dei consumatori. Questo è un problema su scala europea che richiede una soluzione europea. Nei mesi a venire ci sarà molto da fare per ripulire questo settore, i consumatori europei meritano un trattamento migliore.

In che cosa consiste questa indagine a tappeto ? Il citato comunicato chiarisce che essa si articola in 2 fasi: in una prima fase viene effettuato un controllo da parte delle Autorità nazionali sul un determinato settore di mercato; tutte le singole Autorità nazionali utilizzano lo stesso strumento di valutazione. Nella seconda fase si avviano le indagini su coloro che sono sospettati di irregolarità e verranno adottate le azioni necessarie alla valutazione delle incompatibilità e delle relative sanzioni. Le Autorità nazionali avranno competenza per i casi nazionali, mentre per le situazioni internazionali l’Autorità nazionale può chiedere assistenza a quella di altri Paesi. In questa fase viene comunque garantito alle imprese il diritto di replica e di rettificare la loro posizione irregolare. Chi non riuscirà a correggere la propria posizione rischieranno sanzioni anche con la chiusura del sito web.

E’ interessante notare i dati relativi ai siti di e-commerce che vendono i singoli beni elettronici:

PC n. 84 - lettori MP3/MP4 n. 65 - camere digitali n. 62 - telefoni cellulari n. 60 - lettori DVD n. 56 - consolle di videogiochi n. 42 (in totale, ovviamente, sono 369).

I problemi più comuni riscontrati sono stati:

1) Informazioni ingannevoli o mancanti sui diritti del compratore;

2) Informazioni ingannevoli o mancanti sul costo totale;

3) dettagli mancanti o incompleti sul venditore.

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Più preoccupanti, sebbene si tratti di dati su scala europea, sono i risultati dell’indagine:

Il 55% dei 369 siti web indagati presentava irregolarità che sono oggetto di ulteriori indagini. Il 13% dei siti problematici richiederà una cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali.

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Tenuto conto di quanto emerge da questa indagine è quanto mai importante il ruolo delle associazioni dei consumatori, tenuto anche conto della penosa situazione relativa alla class action in Italia. E’ necessaria una consistente campagna informativa sull’e-commerce ed in particolare, oltre che sui diritti dei consumatori, su ciò a cui è importante fare attenzione in un sito web di e-commerce. La stessa Commissaria Kuneva disse che il mercato è lo schermo, proprio per intendere che l’evoluzione tecnologica sta spostando le abitudini dei consumatori verso un utilizzo sempre più massiccio di Internet e delle tecnologie. Questo è quello che si può auspicare da un lato; dall’altro, invece, sarebbe utile considerare l’attuale sistema normativo nazionale ed europeo alla luce di una sempre maggiore necessità di interazione tra Paesi europei e tra le forze di polizia. Tuttavia, per le forze di polizia, potrebbe essere oneroso controllare i siti web di e-commerce; pertanto, come segnalato da ADICONSUM, potrebbe anche essere utile demandare questo compito di monitoraggio ad un organo di controllo europeo che possa eventualmente anche segnalare alle forze di polizia le violazioni riscontrate.

Le immagini sono tratte dal portale europeo.

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La Corte di Giustizia delle CE interviene a difesa dei consumatori

Con la sentenza del 3/9/2009 che ha deciso il caso C-489/07 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha definito una controversia in materia di diritto dei consumatori ed in particolare in ordine al diritto di recesso.

Il comunicato stampa afferma l’applicazione del seguente principio:

Un consumatore che esercita il diritto di recesso da un contratto concluso a distanza non è obbligato, in generale, a indennizzare il venditore per l’uso della merce acquistata.

In determinate circostanze, un consumatore può tuttavia essere tenuto a pagare un compenso per l’utilizzo dei beni acquistati di cui ha fatto uso di tali prodotti in modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelle della buona fede o arricchimento senza causa.

La fattispecie oggetto del giudizio riguardava la vendita di un computer portatile di seconda mano acquistato in Germania su internet da un consumatore. In punto di fatto accade ciò: il consumatore si accorge, dopo otto mesi dall’acquisto, che il laptop presenta un difetto e chiede al venditore la riparazione gratuita. A seguito del rifiuto del venditore di procedere alla riparazione gratuita, il consumatore ha agito giudizialmente chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del laptop e rimborso del prezzo d’acquisto di 278 euro. Il venditore, invece, si è opposto chiedendo il pagamento di un’indennità di € 316,80 pari al costo del noleggio di un laptop per 8 mesi.

Il Giudice tedesco ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia prospsettando il seguente quesito:

Se l’articolo 6 (2), in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 6 (1), della Direttiva 97/7 EC debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che, in caso di revoca da parte del consumatore esercitata entro il termine, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore del l’uso dei beni di consumo consegna.

Ovviamente per tale controversia – si ribadisce sorta in Germania – si è invocata l’applicazione del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), in particolare dei seguenti paragrafi: 312d (diritto di recesso e restituzione nei contratti a distanza), 355 (diritto di recesso nei contratti dei consumatori), 357 (conseguenze legali del recesso e della restituzione), 346 da (1) a (3) (effetti della risoluzione del contratto).

Sul piano comunitario, invece, si invocava l’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 97/7/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

La Corte di Giustizia ha definito la questione con i seguenti principi:

Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 6 (1) e dell’articolo 6 (2), della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza devono essere interpretate nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede, in generale, che, in caso di recesso da parte del consumatore esercitato entro il periodo di recesso, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore d’uso dei beni di consumo acquistati nell’ambito di un contratto a distanza.

Tuttavia, tali disposizioni non impediscono al consumatore di essere tenuto a versare un indennizzo per l’utilizzo dei beni nel caso in cui egli ha fatto uso di tali prodotti in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelli di buona fede o arricchimento senza causa, a condizione che la finalità di tale direttiva e, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del diritto di recesso non siano pregiudicate, essendo questa una questione da verificare di competenza del giudice del rinvio.

traduzione non ufficiale

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Brevi note sulla qualificazione delle aste online al ribasso con gli strumenti giuridici

Qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo di una giovane e brava giornalista, Katia Ancona, sulle aste al ribasso; certamente è un articolo che descrive bene il fenomeno ed è accessibile anche ai “non addetti ai lavori” poiché la materia è scarsamente governata da norme precise. A questo articolo hanno fatto seguito anche dei commenti autorevoli degli amici Guido e Marco. L’argomento delle aste online e del fenomeno collaterale delle aste al ribasso non è sicuramente nuovo e ha sempre suscitato un rilevante interesse da parte degli utenti della rete.

Il giurista deve procedere ad identificare giuridicamente la fattispecie di cui si discute, per cui il primo passo va avanzato per individuare la corretta qualificazione del fenomeno. Procedendo con questo approccio metodologico, la normativa vigente in materia di aste non è recentissima ed è contenuta nell’art. 18, comma 5, del D.lgs. 31/3/1998, n. 114 che recita:

Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per chiarie questa disposizione sono state emanate ben due circolari ministariali e precisamente:

1) Circolare del del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato dell’1 giugno 2000 n. 3487/C;

2) Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 17 giugno 2002 n. 3547/C.

I documenti appena citati non hanno forza di legge; della prima circolare si riporta questo estratto:

Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del predetto decreto n. 114.

. . .

Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l’art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.

. . .

Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.

. . .

Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall’obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all’apertura della partita IVA.

La seconda circolare, quella del 2002, fornisce proprio indicazioni sulle aste online e dispone molto chiaramente:

Il menzionato art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 contiene, al comma 5, una disposizione che recita: «Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».

La lettera del predetto comma 5 ha fatto ritenere vietate in modo assoluto le attività di vendita all’asta realizzate tramite Internet.

In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico – soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico – sui limiti di tale divieto si rendono i chiarimenti e le indicazioni che seguono.

Da questo preliminare precisazione si evince, oltre al ribadire il divieto già previsto dal D.Lgs. 114/98, l’esigenza di un intervento legislativo in materia che, ad oggi dopo circa 7 anni, non è ancora arrivato, nonostante le disposizioni sull’ecommerce. Tuttavia, la seconda circolare all’art. 3.1 individua le tipologie di asta:

In relazione al più o meno coinvolgimento del soggetto che esercita l’attività di vendita all’asta (c.d. banditore d’asta) si avranno:

a) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo;

b) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;

c) aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.

La circolare de qua prosegue con una precisa individuazione dei soggetti e dei requisiti dei banditori d’asta. E’ indubbio che meriterebbe maggior attenzione e un commento più ampio. In ogni caso, non va trascurato il luogo dove si trovano i server del banditore d’asta e/o del sito web a ciò utilizzato e il luogo dove deve essere consegnato il bene oggetto dell’asta. Qualora si volesse assimilare l’asta online al ribasso all’attività di eccomerce, nutrirei non poche perplessità in ordine a quanto stabilito dalle vigenti norme del codice del consumo. Se, invece, si ipotizzasse l’asta online come un gioco di abilità (skill games) sarebbero necessarie le prescritte autorizzazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze del quale possesso sembra difficile riscontrarne indicazione sui relativi siti.

Allo stato, pertanto, non mi risulta difficile affermare l’assoluta illiceità delle aste online e di quelle al ribasso allorquando si tratti di operazioni B2C ove l’utente finale sia un consumatore. Peraltro, andrebbero comunque valutate le singole fattispecie.

Non resta che auspicare un intervento legislativo ad hoc (chissà ….  !).

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