Consumatori
Unione Nazionale Consumatori attiva lo sportello “privacy a rischio”
La privacy dalla parte dei consumatori.
Ottima e lodevole l’iniziativa di Unione Nazionale Consumatori – UNC - che ha annunciato ieri l’attivazione dello sportello “privacy a rischio”.
Molto spesso, soprattutto per le attività che vengono compiute online, all’utente non viene illustrata la modalità del trattamento dei dati e i diritti che spettano all’interessato.
Unione Nazionale Consumatori, con l’iniziativa dello sportello consente al consumatore (sono escluse enti e aziende) di richiedere tutte le informazioni necessarie sulla tutela dei dati personali ed eventualmente ottenere le opportune risposte.
Commissione UE: avviata una consultazione pubblica sulle azioni collettive risarcitorie
La Commissione Europea con un comunicato stampa di ieri ha segnalato l’avvio di una consultazione pubblica sulle azioni risarcitorie collettive (collective redress). E’ anche disponibile un documento esplicativo (solo in inglese). Read the rest of this entry »
Il Parlamento UE modifica le norme a tutela dei diritti dei consumatori
Secondo un comunicato stampa del Parlamento Europeo saranno chiariti ed aggiornati i diritti dei consumatori sia per acquisti nei negozi sia per quelli online, alla luce delle nuove norme modificate ieri (1.2.2011) dalla Commissione per il mercato interno del Parlamento UE.
Ciò dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori soprattutto negli acquisti transfrontalieri.
Il voto del Parlamento in seduta plenaria è previsto per marzo.
Queste le dichiarazioni della Vice Presidente della Commissione Europea V. Reding:
“The balanced approach favoured by European Parliamentarians today will strengthen both consumer rights and the functioning of Europe’s internal market,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s Justice Commissioner. “Today’s vote in the IMCO committee provides for one set of EU rights for consumers shopping at a distance or off-premises, such as from a door-to-door salesman. Both consumers and businesses can be satisfied at the progress now being made on this important proposal. I would like to thank in particular the Parliament’s rapporteur, Andreas Schwab, who has skilfully and tirelessly steered this major initiative forward.”
Fonte: Europa
e-commerce e tutela del consumatore: la giurisdizione nei rapporti transfrontalieri
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7.12.2010, resa nei procedimenti riuniti C‑585/08 e C‑144/09, riguarda la definizione di due controversie (appunto riunite) sorte tra due consumatori e due aziende di e-commerce; la questione riguarda la giurisdizione nei rapporti transfrontalieri ed è interessante relativamente ai due profili giuridici che con essa vengono affrontati:
1. Il primo profilo si riferisce alla qualificazione di un viaggio come “tutto compreso”.
2. Il secondo profilo si riferisce alla qualificazione dell’attività commerciale svolta attraverso un sito Internet come “diretta” verso lo Stato membro del consumatore.
Le due fattispecie si possono sintetizzare così:
a) nella prima controversia un consumatore acquista via Internet un viaggio in nave mercantile; il consumatore non partecipa al viaggio e la società che – attraverso Internet – ha venduto il viaggio rimborsa una parte del costo del viaggio stesso (nel caso di specie € 3.500,00 rispetto ad € 5.000,000);
b) nella seconda controversia, un consumatore si è rifiutato di saldare il conto dell’albergo per un soggiorno prenotato via Internet.
Ciò che accomuna le due controversie, e che ha determinato la riunione dei relativi procedimenti, è la qualità di consumatore rivestita da entrambe le parti processuali nonché l’oggetto della controversia relativo all’acquisto di viaggi via Internet.
La Corte si sofferma dapprima sulla qualificazione del viaggio come “tutto compreso” richiama una propria precedente pronuncia affermando “la Corte ha già avuto modo di dichiarare, perché un servizio possa essere qualificato «tutto compreso», ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 90/314, è sufficiente, da un lato, che la combinazione dei servizi turistici venduti ad un prezzo forfettario comprenda due dei tre tipi di servizi indicati dalla medesima disposizione, vale a dire il trasporto, l’alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio stessi che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso», e, dall’altro, che tale servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento (v. sentenza 30 aprile 2002, causa C‑400/00, Club‑Tour, Racc. pag. I‑4051, punto 13)”.
Alla luce di tale interpretazione la controversia oggetto dei procedimenti in questione viene qualificata come viaggio “tutto compreso” perché “oltre al trasporto, tale viaggio in nave mercantile comportava, per un prezzo forfettario, parimenti l’alloggio e che tale viaggio era di durata superiore alle 24 ore”.
Il secondo profilo, come si è detto, è “se il commerciante abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, al fine di individuare il giudice giurisdizionalmente competente per conoscere delle cause principali”. La Corte utilizza il seguente criterio ermeneutico per qualificare l’attività del commerciante: “a tal riguardo, quest’ultimo deve esercitare la propria attività commerciale nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato ovvero deve dirigere le proprie attività, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati comprendenti lo Stato membro medesimo, e il contratto deve ricadere nell’ambito di tali attività”. Pertanto, l’attività commerciale deve: a) essere esercitata nello Stato membro del consumatore, oppure b) essere diretta – con qualsiasi mezzo – verso lo Stato del consumatore.
Sembrerebbe, considerato che l’attività del commerciante era esercitata mediante il sito Internet, che non possa sussistere alcun dubbio sulla possibilità di qualificare la stessa attività come “diretta” nello Stato membro del consumatore. Tuttavia, la Corte afferma: “Non ne consegue peraltro che i termini «attività diretta verso» debbano essere interpretati nel senso che implichino la semplice accessibilità di un sito Internet in Stati membri diversi da quello in cui sia stabilito il commerciante interessato”. Pertanto, la semplice esistenza di un sito Internet non è considerata una circostanza univoca per affermare la qualificazione di un’attività come “diretta verso”.
Il criterio della “attività diretta verso” richiede che “il commerciante debba aver manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato”. La Corte continua, quindi, affermando che “con riguardo ad un contratto concluso tra un commerciante e un determinato consumatore, occorre quindi acclarare se, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori”.
Gli elementi, la cui verifica della sussistenza spetta al giudice nazionale, a giudizio della Corte (viene precisato che l’elencazione è esemplificativa e non esaustiva) possono far considerare un’attività come “diretta verso” sono:
- la natura internazionale dell’attività;
- l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito;
- l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua;
- l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale;
- il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario;
- l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e
- la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti.
Ciò che assume interesse, a parere di chi scrive, riguarda gli elementi che si riferiscono all’impiego di risorse finanziarie per il posizionamento nei motori di ricerca e l’utilizzazione di un nome a dominio di primo livello. A mio modesto parere questi due elementi non costituiscono affatto indizi per la qualificazione dell’attività come “diretta verso”. Infatti, l’impiego di risorse finanziarie per il posizionamento sui motori di ricerca dapprima richiede un’indagine finanziaria della società che esercita l’attività commerciale che va ben al di là di un semplice indizio rilevabile genericamente come circostanza esterna. In secondo luogo, nutro dubbi sulla possibilità (tecnica) di indirizzare il posizionamento in uno Stato piuttosto che in un altro. Anche la scelta di un nome a dominio di primo livello non può costituire elemento idoneo alla qualificazione dell’attività come “diretta verso”, posto che urta con il principio della libertà d’impresa. Infatti, l’imprenditore ha tutto l’interesse ad acquisire maggiore visibilità in senso assoluto qualificando la propria attività su Internet con un nome a dominio di primo livello che normalmente è identificato con .com piuttosto che con un .xx riferibile al contesto nazionale in cui ha sede. Certamente, il TLD (Top Level Domain) non attribuisce, a parere di chi scrive, alcun elemento utile per l’indagine da compiere.
Tuttavia, in un’economia globalizzata e nell’Europa sena confini, andrebbe effettivamente da chiedersi quali possano essere gli elementi discretivi, posto che pure gli ulteriori indizi quali la lingua e i recapiti telefonici sono caratteristica propria di qualsiasi attività commerciale; con riguardo ai numeri di telefono, spesso vengono utilizzati recapiti VOIP per i quali è difficile allocare territorialmente un’azienda. Allo stesso modo, la lingua utilizzata (ad esempio l’inglese) in alcuni Stati è quella che si parla comunemente al pari della lingua ufficiale. L’euro, poi ha eliminato qualsiasi dubbio in ordine alla moneta.
È evidente che la valutazione spetta al giudice nazionale e va effettuata caso per caso, ma probabilmente dovranno essere utilizzati elementi diversi da quelli indicati dalla Corte nella sentenza in questione.
AGCOM sanziona Euro Content Ltd per Easydownload
L’AGCOM con il provvedimento reso nell’adunanza del 3.11.2010 ha sanzionato la Euro Content Ltd per pratiche commerciali scorrette in relazione al sito www.easy-download.info.
La sanzione complessiva è di euro 960.000.
Il fatto: il consumatore ignaro raggiungeva il sito www.easy-download.info nella convinzione di scaricare software gratuitamente ma veniva reindirizzato ad una pagina web per la compilazione di un form online. Il consumatore, in realtà, con la compilazione di questo form online dichiarava di voler sottoscrivere un contratto annuale al costo di 96,00 euro. Le informazioni circa questo contratto online erano assolutamente scarse e poco riconoscibili dall’utente medio, tant’è che sono stati numersosissimi i soggetti “caduti nella trappola”. La società Euro Content Ltd ha iniziato a richiedere il pagamento della somma annuale di € 96,00 a tutti coloro che avevano proceduto con la compilazione del form online.
Nessun commento merita il comportamento posto in essere dalla società Euro Content Ltd anche con riguardo alla privacy e al trattamento dei dati personali, considerato – fra l’altro – che numerose persone hanno ricevuto richieste di pagamento senza aver mai compilato il citato modulo né aver mai visitato la pagina www.easy-download.info
Un ruolo rilevante nella vicenda in questione lo hanno assunto alcune associazioni di consumatori, tra cui la Unione Nazionale Consumatori che merita i complimenti per le attività svolte e per la corretta assistenza agli interessati.
e-commerce transfrontaliero: la posizione della Commissione europea
Dopo la pubblicazione del precedente post sull’argomento è stato diramato il comunicato stampa del quale si riporta di seguito l’abstract:
Stando a una nuova relazione della Commissione europea pubblicata in data odierna sul commercio elettronico transfrontaliero di prodotti di consumo si è riscontrata una diffusa problematica concernente il rifiuto degli ordinativi di consumatori dell’UE che tentano di acquistare on line prodotti in un altro Stato membro. Per conto della Commissione è stato avviato un ampio studio indipendente basato su acquisti tramite “clienti civetta” nell’ambito del quale acquirenti di tutta l’UE hanno tentato di acquistare una gamma di 100 prodotti popolari – ad esempio apparecchi fotografici, CD, libri, indumenti – da un commerciante transfrontaliero. Sono stati inviati più di 11000 ordinativi di prova. Dalla ricerca è emerso che il 60% delle transazioni transfrontaliere non ha potuto essere completato dai consumatori poiché il commerciante non spediva il prodotto nel loro paese o non offriva un mezzo adeguato di pagamento transfrontaliero. La Lettonia, il Belgio, la Romania e la Bulgaria sono i paesi in cui i consumatori hanno maggiori difficoltà a fare acquisti transfrontalieri (per l’elenco completo con il piazzamento rispettivo dei paesi dell’UE-27 si rinvia al MEMO/09/475). Ma in tutti i paesi, tranne due, le probabilità di avere successo allorché si fa un acquisto transfrontaliero sono inferiori al 50%. È chiaro che in tal modo i cittadini perdono delle buone occasioni. In più della metà degli Stati membri il 50% o più dei prodotti poteva essere reperito a un costo inferiore del 10% (comprese le spese di trasporto) ricorrendo a un sito web di un altro paese. Inoltre il 50% dei prodotti cercati non era reperibile sui siti nazionali ed era offerto soltanto dal commerciante di un altro Stato membro. La comunicazione espone una serie di misure da adottare per ridurre il complesso contesto normativo che scoraggia le imprese dal servire i consumatori in un altro Stato membro. Inoltre, per accrescere la fiducia nel commercio on line, si procederà a esaminare nell’ambito di un forum con le parti interessate i problemi relativi alla raccolta di dati commerciali e al loro uso per elaborare un profilo dei clienti e indirizzare loro offerte.
Sul sito web della DG-SANCO è disponibile in lingua italiana la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, relativa al monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico nell’ambito della seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo.
Si ritiene opportuno riportare la sintesi che è presente nella parte introduttiva della citata Comunicazione relativa al commercio elettronico transfrontaliero.
L’obiettivo principale del quadro di valutazione consiste nell’identificare i segmenti del mercato interno che non stanno funzionando in modo corretto per i consumatori.
…
• Mentre il commercio elettronico si sta diffondendo, quello elettronico transfrontaliero non si sta sviluppando ad un ritmo analogo, a causa degli ostacoli transfrontalieri agli scambi commerciali online. La relazione sul commercio elettronico pubblicata insieme al presente quadro di valutazione espone dettagliatamente la situazione attuale del commercio elettronico nell’Ue. La relazione sul mercato al dettaglio del 2009 comprenderà un capitolo dedi- cato alle vendite al dettaglio online, in cui vengono esposte le varie iniziative relative alla segmentazione geografica del mercato online, gli ostacoli incon- trati dai consumatori che acquistano online oltre frontiera, nonché le attività in corso volte ad affrontare tale problema.
Con espresso riferimento al commercio al dettaglio si legge:
Il commercio al dettaglio transfrontaliero si trova in una situazione di stallo. La quota di consumatori che effettua acquisti transfrontalieri è rimasta ai livelli del 2006, mentre la quota di venditori transfrontalieri è diminuita. Tuttavia, mentre il 25% dei consumatori ha effettuato acquisti transfrontalieri negli ultimi 12 mesi, il 33% sta pensando di farlo l’anno prossimo. Se nell’Ue venissero istituite normative armonizzate per i consumatori, il 49% dei venditori sarebbe interessato alla vendita transfrontaliera. questo produrrebbe un significativo miglioramento rispetto al 20% dei venditori che attualmente effettuano operazioni transfrontaliere. L’ac- quisto online si sta diffondendo, ma il commercio elettronico transfrontaliero non si sta sviluppando rapidamente come quello elettronico a livello nazionale.
La percentuale di consumatori che si sente adeguatamente tutelata dalla normativa esistente varia considerevolmente tra gli Stati membri. nel 2008 la metà degli europei ritiene che le misure attualmente in vigore forniscano una protezione adeguata dei consumatori. Inoltre i consumatori sembrano trovarsi in difficoltà quando tentano di risolvere un problema o devono presentare reclami. Circa la metà dei consumatori europei che avevano presentato reclami non era soddisfatta del trattamento ad essi riservato. Solo quattro consumatori su dieci ritengono che sia facile risolvere le controversie con i venditori e i forni- tori attraverso meccanismi alternativi di soluzione delle controversie e solo tre su dieci ritengono sia facile risolvere controversie di fronte al tribunale. queste cifre sono leggermente più basse rispetto a quelle del 2006.
Fonte: Europa
e-commerce trasfrontaliero: ulteriore step della Commissione Europea
Come anticipato con questo post, ieri la Commissaria europea M. Kuneva ha illustrato la sua politica relativa all’e-commerce. Non si tratta di una novità, ma di un ulteriore step del programma sull’e-commerce. In sintesi, la Kuneva ha precisato che bisogna creare una semplice ed unica normativa sui diritti dei consumatori che dovrà sostituire la disciplina esistente; sarà necessario, inoltre, promuovere una più efficiente legislazione sulla protezione del consumatore e fornire ai cittadini adeguate informazioni circa il recesso. Infine, andrà semplificata la legislazione per i venditori.
Al di là di questa sintesi prospettata dalla Commissaria Kuneva, la Commissione ha emesso ieri una Comunicazione dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Europeo Economico e Sociale, al Comitato delle Regioni, sull’e-commerce transfrontaliero in Europa business to consumer (B2C). Tale documento, sempre nell’ottica di progressione programmata dalla Commissaria Kuneva, è di primaria importanza anche perché si completa con un corposo (106 pagine) rapporto sull’e-commerce in Europa che è stato pubblicato il 20 ottobre.
In sostanza la Comunicazione prima citata intende realizzare una strategia per un migliore sistema di e-commerce trasfrontaliero. La Commissione provvederà a continuare il monitoraggio del sistema di e-commerce trasfrontaliero.
A mio parere è quanto mai necessario ed opportuno che le associazioni dei consumatori siano assolutamente proattive per contribuire a migliorare nettamente il sistema di e-commerce trasfrontaliero. Da un lato, le associazioni dei consumatori potranno realizzare campagne di sensibilizzazione dirette ai consumatori e dall’altro intervenire a livello istituzionale per avanzare proposte o contributi finalizzati ad una maggiore armonizzazione del sistema di e-commerce a livello europeo.
Consumatori: l’incidenza del rumore nell’ascoltare la musica

Oggi è previsto un intervento della Commissartia M. Kuneva in ordine alle misure che la Commissione intenderà adottare per una migliore protezione dei bambini e degli adolescenti dall’esposizione al rumore proveniente da apparecchi musicali portatili.
Il problema è già noto da tempo, giacché nell’ottobre del 2008 il Comitato Scientifico Europeo sui rischi emergenti ed identificati (SCENIHR – EU Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ha rilevato come “dal 5% al 10% degli utenti possono essere a rischio di perdita permanente dell’udito e che questo potrebbe equivalere a un massimo di 10 milioni di persone in l’Unione europea”.
Successivamente, il 27 gennaio 2009, la Commissaria Kuneva, intervenendo alla “Personal Music Players Stakeholders’ Conference” ha sottoposto 4 questioni che riporto:
First, is there a need for further regulation or revision of existing safety standards to better protect our consumers ?
Second, what are the technical solutions that industry could apply to avoid hearing damage ?
Third, what are the precautions that users can, and should, take ?
My last question is: What do we need to do next to ensure the safety of personal music players ? What is required from us and what should we do to achieve it?
La Kuneva evidenzierà come i consumatori, ed in particolare i giovani, devono essere consapevoli dei rischi e i prodotti devono essere progettati in modo che essi siano sicuri.
Fonte: Europa


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