La Corte di Giustizia delle CE interviene a difesa dei consumatori
Con la sentenza del 3/9/2009 che ha deciso il caso C-489/07 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha definito una controversia in materia di diritto dei consumatori ed in particolare in ordine al diritto di recesso.
Il comunicato stampa afferma l’applicazione del seguente principio:
Un consumatore che esercita il diritto di recesso da un contratto concluso a distanza non è obbligato, in generale, a indennizzare il venditore per l’uso della merce acquistata.
In determinate circostanze, un consumatore può tuttavia essere tenuto a pagare un compenso per l’utilizzo dei beni acquistati di cui ha fatto uso di tali prodotti in modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelle della buona fede o arricchimento senza causa.
La fattispecie oggetto del giudizio riguardava la vendita di un computer portatile di seconda mano acquistato in Germania su internet da un consumatore. In punto di fatto accade ciò: il consumatore si accorge, dopo otto mesi dall’acquisto, che il laptop presenta un difetto e chiede al venditore la riparazione gratuita. A seguito del rifiuto del venditore di procedere alla riparazione gratuita, il consumatore ha agito giudizialmente chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del laptop e rimborso del prezzo d’acquisto di 278 euro. Il venditore, invece, si è opposto chiedendo il pagamento di un’indennità di € 316,80 pari al costo del noleggio di un laptop per 8 mesi.
Il Giudice tedesco ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia prospsettando il seguente quesito:
Se l’articolo 6 (2), in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 6 (1), della Direttiva 97/7 EC debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che, in caso di revoca da parte del consumatore esercitata entro il termine, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore del l’uso dei beni di consumo consegna.
Ovviamente per tale controversia – si ribadisce sorta in Germania – si è invocata l’applicazione del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), in particolare dei seguenti paragrafi: 312d (diritto di recesso e restituzione nei contratti a distanza), 355 (diritto di recesso nei contratti dei consumatori), 357 (conseguenze legali del recesso e della restituzione), 346 da (1) a (3) (effetti della risoluzione del contratto).
Sul piano comunitario, invece, si invocava l’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva 97/7/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
La Corte di Giustizia ha definito la questione con i seguenti principi:
Le disposizioni della seconda frase dell’articolo 6 (1) e dell’articolo 6 (2), della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza devono essere interpretate nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede, in generale, che, in caso di recesso da parte del consumatore esercitato entro il periodo di recesso, il venditore possa chiedere il risarcimento del valore d’uso dei beni di consumo acquistati nell’ambito di un contratto a distanza.
Tuttavia, tali disposizioni non impediscono al consumatore di essere tenuto a versare un indennizzo per l’utilizzo dei beni nel caso in cui egli ha fatto uso di tali prodotti in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, come quelli di buona fede o arricchimento senza causa, a condizione che la finalità di tale direttiva e, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del diritto di recesso non siano pregiudicate, essendo questa una questione da verificare di competenza del giudice del rinvio.
traduzione non ufficiale

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