Get Adobe Flash player

Brevi note sulla qualificazione delle aste online al ribasso con gli strumenti giuridici

Qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo di una giovane e brava giornalista, Katia Ancona, sulle aste al ribasso; certamente è un articolo che descrive bene il fenomeno ed è accessibile anche ai “non addetti ai lavori” poiché la materia è scarsamente governata da norme precise. A questo articolo hanno fatto seguito anche dei commenti autorevoli degli amici Guido e Marco. L’argomento delle aste online e del fenomeno collaterale delle aste al ribasso non è sicuramente nuovo e ha sempre suscitato un rilevante interesse da parte degli utenti della rete.

Il giurista deve procedere ad identificare giuridicamente la fattispecie di cui si discute, per cui il primo passo va avanzato per individuare la corretta qualificazione del fenomeno. Procedendo con questo approccio metodologico, la normativa vigente in materia di aste non è recentissima ed è contenuta nell’art. 18, comma 5, del D.lgs. 31/3/1998, n. 114 che recita:

Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per chiarie questa disposizione sono state emanate ben due circolari ministariali e precisamente:

1) Circolare del del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato dell’1 giugno 2000 n. 3487/C;

2) Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 17 giugno 2002 n. 3547/C.

I documenti appena citati non hanno forza di legge; della prima circolare si riporta questo estratto:

Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del predetto decreto n. 114.

. . .

Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l’art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.

. . .

Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.

. . .

Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall’obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all’apertura della partita IVA.

La seconda circolare, quella del 2002, fornisce proprio indicazioni sulle aste online e dispone molto chiaramente:

Il menzionato art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 contiene, al comma 5, una disposizione che recita: «Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».

La lettera del predetto comma 5 ha fatto ritenere vietate in modo assoluto le attività di vendita all’asta realizzate tramite Internet.

In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico – soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico – sui limiti di tale divieto si rendono i chiarimenti e le indicazioni che seguono.

Da questo preliminare precisazione si evince, oltre al ribadire il divieto già previsto dal D.Lgs. 114/98, l’esigenza di un intervento legislativo in materia che, ad oggi dopo circa 7 anni, non è ancora arrivato, nonostante le disposizioni sull’ecommerce. Tuttavia, la seconda circolare all’art. 3.1 individua le tipologie di asta:

In relazione al più o meno coinvolgimento del soggetto che esercita l’attività di vendita all’asta (c.d. banditore d’asta) si avranno:

a) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo;

b) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;

c) aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.

La circolare de qua prosegue con una precisa individuazione dei soggetti e dei requisiti dei banditori d’asta. E’ indubbio che meriterebbe maggior attenzione e un commento più ampio. In ogni caso, non va trascurato il luogo dove si trovano i server del banditore d’asta e/o del sito web a ciò utilizzato e il luogo dove deve essere consegnato il bene oggetto dell’asta. Qualora si volesse assimilare l’asta online al ribasso all’attività di eccomerce, nutrirei non poche perplessità in ordine a quanto stabilito dalle vigenti norme del codice del consumo. Se, invece, si ipotizzasse l’asta online come un gioco di abilità (skill games) sarebbero necessarie le prescritte autorizzazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze del quale possesso sembra difficile riscontrarne indicazione sui relativi siti.

Allo stato, pertanto, non mi risulta difficile affermare l’assoluta illiceità delle aste online e di quelle al ribasso allorquando si tratti di operazioni B2C ove l’utente finale sia un consumatore. Peraltro, andrebbero comunque valutate le singole fattispecie.

Non resta che auspicare un intervento legislativo ad hoc (chissà ….  !).

FacebookGoogle GmailDeliciousFriendFeedShare

Un Commento a “Brevi note sulla qualificazione delle aste online al ribasso con gli strumenti giuridici”

  • [...] Brevi note sulla qualificazione delle aste online al ribasso con gli strumenti giuridici Qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo di una giovane e brava giornalista, Katia Ancona , sulle aste al ribasso; certamente è un articolo che descrive bene il fenomeno ed è accessibile anche ai “non addetti ai lavori” poiché la materia è scarsamente governata da norme precise. blog: ius and bit | leggi l'articolo [...]

ius and bit

Newsletter

Iscriviti e riceverai via mail ogni nuovo post. Inserisci il tuo indirizzo email:

Dati personali trattati da FeedBurner

Translator
Note di utilizzo

L'autore non può essere ritenuto responsabile, in alcun modo, delle conseguenze, dirette e/o indirette, derivanti dall'utilizzo delle informazioni fornite, nè degli errori o delle omissioni in cui sia eventualmente incorso. I contenuti esposti hanno un valore puramente informativo, concernente casistiche di interesse generale, e non possono ritenersi il risultato di una attività di consulenza. Questo blog non viene utilizzato per fornire informazioni sull'attività professionale dell'autore e, pertanto, esso non rientra nel campo di applicazione degli art. 17 e 17-bis del codice deontologico forense.

New Tech Law Daily
OASIS
Social Network
Facebook  LinkedIn  MySpace  MyBlogLog  Delicious  FriendFeed  Twitter  Plaxo  
Feed your Ego