Corte di Giustizia UE: due importanti pronunce per i consumatori
Ieri 23 aprile sono state pubblicate due sentenze della Corte di Giustizia che risultano essere importanti per i diritti dei consumatori.
Con una prima pronuncia la Corte di Giustizia è stata chiamata a dirimere una controversia in tema di pratiche commerciali sleali ove, in due casi specifici portati all’attenzione della predetta Corte, si lamentava la violazione di norme nazionali in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2005/29/CE. In sostanza, i legislatori nazionali avevano adottato provvedimenti più restrittivi della citata direttiva. In entrambi i casi sono stati avviati a livello nazionale procedimenti mediante azioni inibitorie ed il Tribunale di Anversa ha rimesso le questioni alla Corte di Giustizia che ha deciso dichiarando:
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.
Con una seconda pronuncia la Corte di Giustizia ha deciso una controversia rimessa dal Tribunale di Bergamo in materia di credito al consumo. Una persona aveva acquistato un auto mediante un finanziamento; tuttavia, dopo aver pagato un importo considerevole l’auto non era stata ancora consegnata. Pertanto il consumatore ha sospeso il pagamento ed ha convenuto in giudizio il fornitore. La Corte ha statuito che in caso di inadempimento del fornitore il consumatore può convenire in giudizio il fornitore stesso. Testualmente il dispositivo della sentenza, dichiara:
L’art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l’esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.
Fonte: Corte di Giustizia

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