Posta elettronica certificata: singolare la posizione dell’Italia rispetto al resto del mondo
L’Italia vanta, fra l’altro, il primato tecnologico in materia di posta elettronica, attraverso l’introduzione del singolare sistema della posta elettronica certificata. Beh, singolare in quanto il primato è tutto italiano, posto che nessun altro Paese al mondo ce l’ha. Al di la di questa breve osservazione, tra gli aspetti più rilevanti c’è quello delle firme.
La posta elettronica certificata richiede la firma elettronica avanzata. Il nostro ordinamento giuridico ignora la firma elettronica avanzata, poiché essa è stata espressamente abrogata. Difatti, la direttiva comunitaria n. 93/99, che disciplina le firme elettroniche in ambito europeo, individua soltanto due tipi di firma elettronica: a) la firma elettronica (art. 2, n. 1) e b) la firma elettronica avanzata (art. 2, n. 2). Detta direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 10/2002 ma quest’ultimo provvedimento è stato abrogato con l’avvento del codice dell’amministrazione digitale. Tuttavia, lo stesso CAD menziona agli art. 6 e 47 la posta elettronica certificata creando così una grossa contraddizione. In questo processo di evoluzione normativa sono cambiate le firme elettroniche: il CAD (D.Lgs. n. 82/2005) ha aggiunto alla sola firma elettronica la firma elettronica qualificata e la firma digitale. Attualmente, quindi, secondo le disposizioni vigenti (solo il CAD) esistono tre firme tra cui non è contemplata quella elettronica avanzata. Tuttavia, il DPR che disciplina la posta elettronica certificata (rectius l’utilizzo) all’art. 9, comma 1, dispone che “le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata” ed al comma 2 che “la busta di trasporto e’ sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1”. In sostanza, per la validità della posta elettronica certificata – ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, – è necessario che i gestori firmino le ricevute (di invio e di consegna) con la firma elettronica avanzata.
Da ciò sembra che, secondo l’attuale assetto normativo, la validità “agli effetti di legge” della posta elettronica certificata non possa essere riconosciuta in quanto manca nel nostro ordinamento giuridico l’elemento della firma elettronica avanzata (sic !). Tuttavia, se si applicano i principi giuridici in materia di gerarchia delle fonti si dovrebbe fare riferimento alla Direttiva comunitaria n. 93/99 che contempla proprio la firma elettronica avanzata. Ciò, però, vale ad introdurre nel nostro ordinamento la figura della firma elettronica avanzata, facendo così entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Da ciò ne consegue che il novero delle firme passa da tre a quattro con ogni immaginabile conseguenza.







Gentile Collega,
ho letto con molta attenzione il tuo commento riguardo la posta elettronica certificata e la firma digitale.
Posta la mia relativa conoscenza in materia devo ritenere che ad oggi l’unico modo per mandare una mail con valore ad effetto legale è usare la casella di posta elettronica indicata all’Ordine? E per la firma digitale?
Grazie comunque per l’approfondimento sulla materia.
A.C.
In base alla vigente normativa (art. 4, comma 1, D.P.R. 68/2005) i messaggi di posta elettronica certificata hanno effetti legali. In realtà, ciò che viene garantita legalmente è la trasmissione/ricezione del messaggio verso il server rispettivamente del mittente/destinatario. Non è questa la sede per ulteriori disquisizioni, ma la PEC – per legge – dovrebbe “funzionare” con la firma elettronica avanzata che, però, in Italia non è contemplata da alcuna norma. La casella di posta alla quale ti riferisci (quella dell’Ordine) probabilmente utilizza la firma elettronica qualificata e non la firma digitale; tra le due tipologie c’è differenza, anche se sono entrambi firme c.d. sicure o forti. Per eventuali ulteriori approfondimenti sono a disposizione.